CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,
SENTENZA N. 106/2026 – GIUDIZIO N. 26351, ASSOLVE E DICHIARA INAMMISSIBILE
ATTORE: PROCURA REGIONALE,
CONVENUTE: S. S.A.S. E M. M. I., rappr. e difesa dall’Avv. Piero Franceschi
ESTRATTO:
Per la verifica della sussistenza del rapporto di servizio, basta addurre l’effettuazione da parte del soggetto privato di attività a vantaggio o a beneficio dell’Ente pubblico, in diretta connessione con l’inserimento di tale soggetto, quanto meno funzionale, nell’apparato amministrativo, con affidamento di compiti specifici da esercitare per conto della p.A. e con l’osservanza delle regole, dei vincoli e degli obblighi propri di tale struttura, diretti ad assicurare la rispondenza dell’attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata […].
Secondo la giurisprudenza attualmente maggioritaria ed ampiamente consolidata (ex multis Cassazione, SS.UU. penali, nr. 12433 del 2010 e nr. 38343 del 2014, VI Sez. penale, nr. 14663 del 2018, V Sez. penale, nr. 23992 del 2015, I Sez. penale, nr. 7686 del 2024, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenze nnrr. 105 e 185 del 2025, nnrr. 73 e 92 del 2026, Sezione
Giurisdizionale Trentino-Alto-Adige, sede di Bolzano, nr. 26 del 2026), alla quale la Sezione intende prestare completa adesione assicurandone la relativa continuità, per accertare in concreto la sussistenza del dolo eventuale occorre:
-apprezzare il requisito soggettivo del soggetto agente in modo estremamente rigoroso e tassativo già sul piano della rappresentazione e previsione dell’evento, che non deve porsi come semplice ed astratto dubbio irrisolto ovvero come meramente possibile, bensì deve configurarsi come altamente probabile nella sua verificazione quale diretta conseguenza dell’azione o dell’omissione;
-in secondo luogo, proprio al fine di ricondurre il dolo eventuale nell’alveo circoscritto e rigidamente delimitato della colpevolezza dolosa, sancito in modo ineludibile dalla prefata norma del c.p., è richiesta, altresì, una scelta consapevole e ponderata attraverso l’utilizzo della cosiddetta prima formula del noto giurista tedesco Frank;
-è necessario quindi interpellarsi e verificare se l’agente avrebbe comunque agito nonostante la previsione certa dell’evento, per cui soltanto nel caso di risposta affermativa al suddetto quesito il medesimo verserebbe nell’ipotesi di dolo eventuale;
-in terzo luogo, appare determinante anche la disamina del profilo economico legato al dolo eventuale, nel senso che l’elemento soggettivo in parola sottenderebbe in ogni caso un lucido contemperamento di interessi attraverso il bilanciamento del vantaggio perseguito e derivante dall’illecito rispetto alle sue conseguenze negative;
-in funzione del descritto fattore vi sarebbe dolo eventuale allorquando, oltre alla rappresentazione probabile dell’evento, l’agente lo abbia comunque accettato, sebbene nella sua forma eventuale, quale costo indiretto ovvero danno da pagare per il raggiungimento del fine da questi perseguito.
[…]
Alla luce dei criteri di valutazione, che evidentemente devono essere vagliati non soltanto singolarmente ma anche nell’ambito di una visione necessariamente olistica, può ravvisarsi il dolo eventuale unicamente laddove sia rinvenibile sia una concreta rappresentazione dell’evento che un ponderato processo volitivo volto a bilanciare l’interesse perseguito e l’eventuale costo da pagare per raggiungerlo, anche nell’ottica della circostanza secondo la quale il soggetto agente comunque non si sarebbe giammai tirato indietro dal suo proposito antigiuridico nemmeno qualora la previsione del fatto esiziale fosse stata connotata da assoluta certezza, da suffragare mediante un realistico e ragionato giudizio controfattuale, con il precipitato che l’evento non solo viene accettato ma vi è pure una effettiva e precisa adesione psichica che quindi colloca il dolo eventuale su un livello diverso e decisamente molto più intenso rispetto alla colpa cosciente.
L’itinerario lumeggiato nella pronuncia in parola impone la necessità di ricercare la prova concernente la concreta e nitida rappresentazione dell’evento accettato, secondo i canoni della chiarezza e della specificità; dell’evento si ribadisce, e non del mero rischio, in quanto solo muovendo da tale presupposto può logicamente ed empiricamente configurarsi una correlata presa di posizione del responsabile, quindi una scelta studiata e meditata. La previsione del dolo eventuale, in conclusione, deve essere cristallina ed effettiva, presente nella mente del soggetto agente allorquando realizza la condotta esiziale, ed accertata alla luce di plurimi indicatori rigorosi e convergenti, in quanto solo così si può affermare che, pur di non rinunciare allo scopo perseguito, l’agente ha preferito non arrestare, interrompere o modificare la condotta illecita.
In conclusione, tirando le fila delle descritte osservazioni tra loro connesse e complementari, il contegno commissivo serbato dalla convenuta M. I. M. potrebbe essere caratterizzato, al massimo, dal requisito soggettivo della colpa grave, con l’effetto che lo stesso, in assenza del dolo penalistico richiesto espressamente dal legislatore, è scriminato dal cosiddetto “scudo erariale” di cui all’articolo 21 in precedenza richiamato, circostanza che inficia e travolge in radice, di conseguenza, la tesi accusatoria sostenuta dalla Procura Regionale nell’atto introduttivo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA inammissibile l’atto di citazione incardinato dalla Procura Regionale nei confronti della S. s.a.s. di M. M. I. & C., in liquidazione giudiziale; ASSOLVE la convenuta M. M. I. dagli addebiti che le sono stati contestati dalla Procura Regionale.
