Proroga dei termini di attuazione di un piano di lottizzazione e sopravvenuti vincoli idrogeologici.

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SECONDA,
SENTENZA SUL RICORSO N. 2922/2019, RESPINGE.
APPELLANTE IMPRESA I. S.R.L.
c/ appellato Comune di c., rappresentato e difeso dall’Avv. Piero Franceschi.


ESTRATTO:
Nel merito, le censure dedotte con il ricorso di primo grado e riproposte nel presente giudizio d’appello non sono fondate.
Secondo la documentazione acquisita agli atti del giudizio, la fattispecie concerne, infatti, una risalente convenzione di lottizzazione su di un’area caratterizzata da fenomeni di erosione e sormontata da un costone franoso di proprietà della Ditta appellante, che la medesima non ha mai posto in sicurezza, come da impegni assunti, per dinamiche estranee alla responsabilità del Comune.
L’area in realtà risulta essere stata fino ad oggi interessata da interventi di lottizzazione parziali ma anche dalla edificazione, da parte dell’appellante, di numerose villette a schiera utilizzanti opere viarie e di urbanizzazione non realizzate dalla medesima secondo le intese, ma riconducibili ad opere preesistenti.
L’incedere dei descritti fenomeni franosi nel tempo ha, in ogni caso, oramai determinato la progressiva estensione dei vincoli idrogeologici sull’area, che pertanto non può più essere fatta oggetto della realizzazione, in condizioni di sicurezza, degli interventi originariamente progettati ma a lungo non realizzati, rendendo del tutto ragionevole, e quindi legittimo, il diniego opposto dal Comune alla domanda della Ditta di proroga dei tempi fissati per la loro realizzazione.
L’appello deve essere pertanto respinto, salvi gli ulteriori provvedimenti adottati dall’Amministrazione al fine della disciplina dell’area in condizioni di sicurezza.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza respinge il ricorso di primo grado. Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.