CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE QUARTA,
SENTENZA SUI RICORSI RIUNITI R.G. NN. 9659/2019 E 9736/2019, RESPINGE.
APPELLANTI P.D. E D.P. – R.B. E R.M.
C/ APPELLATO COMUNE DI C., rappr. e difeso dall’Avv. Piero Franceschi
ESTRATTO:
Dagli atti del giudizio emerge in primo luogo come il piano particolareggiato sia stato approvato dal Comune con valenza di PRU. Tale circostanza risulta evidente laddove oggetto della convenzione, cui hanno aderito i proprietari delle aree, risulta essere proprio il PP/PRU (cfr. pagg. da 42 a 44, lett. g, h, o, y, della convenzione), cioè il piano particolareggiato esplicitamente ritenuto con valenza di piano di recupero urbanistico approvato con delibera n. 27/93 (cfr. lettera h delle premesse alla convenzione).
E, d’altra parte, il piano particolareggiato era comunque suscettibile di un ulteriore parere della Soprintendenza, come già affermato da questa Sezione con le sentenze n. 3385 del 21 giugno 2013 e n. 2359 del 30 aprile 2013. Il giudizio di compatibilità paesaggistica in ordine agli interventi esecutivi (come, nel caso di specie, quelli relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione) può infatti essere svolto in modo più incisivo e con strumenti di vaglio più penetranti laddove l’autorizzazione relativa al piano ‘a monte’ si caratterizzi per i caratteri di assoluta genericità dei relativi progetti (come nel caso di specie). Si tratta, del resto, di un corollario del principio secondo cui il vaglio ai fini paesaggistici rimesso all’organo statale – ivi compreso quello concretantesi nell’eventuale annullamento dell’autorizzazione a tal fine già rilasciata – assume una funzione di spiccata ‘tutela estrema’ del vincolo e, in via mediata, dei valori tutelati, aventi rango costituzionale (cfr. Corte cost., 27 giugno 1986, n. 151; id., 18 ottobre 1996, n. 341; id., 25 ottobre 2000, n. 437; Ad. plen., n. 9 del 2001).
Se i lotti fossero inclusi in un piano particolareggiato ad iniziativa pubblica che attenderebbe solo di essere attuato, allora non vi sarebbe alcun danno derivante dalla perdita di valore dei lotti. Inoltre, questa Sezione con le citate sentenze n. 2359 e n. 3385 del 2013, ha evidenziato come l’annullamento del nulla osta per le opere di urbanizzazione disposto dalla Soprintendenza si basasse sui vincoli gravanti sul comparto oggetto del PRU “in insanabile contrasto con gli atti impositivi del vincolo paesistico sull’area e con la generale normativa statale e regionale a tutela dei valori paesistici sottesi”.
In sostanza, l’inattuabilità del piano particolareggiato non deriva dalla sua valenza anche quale PRU, ma dai vincoli paesistici che gravano su tutta l’area in esame.
Quanto, infine alle richieste risarcitorie, le stesse non trovano fondamento per le ragioni sopra evidenziate, in particolare in ordine all’inattuabilità del piano e alla conseguente assunzione del rischio per l’investimento. In ogni caso, le stesse risultano genericamente prospettate, come peraltro già rilevato dal giudice di primo grado, soprattutto con riferimento al danno esistenziale che avrebbe comunque presupposto per il suo accertamento la dimostrazione di effettivi e documentati pregiudizi (cfr: Consiglio di Stato, sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5497).
Per le ragioni sopra esposte, i riuniti appelli (n. 9659 e n. 9736 del 2019) vanno respinti e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sui riuniti appelli (n. 9659 e n. 9736 del 2019), come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna le due parti appellanti (P.D. e D.P. – R.B. e R.M.) – tutte in solido tra loro – al pagamento delle spese della presente fase di giudizio nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuna in favore del Comune di Castiadas, per un totale di euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre agli altri oneri previsti per legge.
