Violazioni fiscali non definitivamente accertate e obbligo di motivazione della decadenza dal contributo.

TAR SARDEGNA, SEZIONE SECONDA,

SENTENZA N. 945/23, DEPOSITATA IL 15.12.2023, RESPINGE.

RICORRENTE A.S.M.ED., rappr. e difesa dall’Avv. Piero Franceschi, C/ RESISTENTE COMUNE DI C.

ESTRATTO:
Non assume rilievo la questione sollevata dalla ricorrente in ordine alla natura della procedura (di appalto o meno, di assegnazione di un contributo o meno) e alla conseguente ipotizzata inapplicabilità dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, questo perché, come esattamente eccepito dalla difesa comunale, il bando della procedura contemplava apposita disciplina sul punto controverso, per cui è dalla corretta interpretazione della stessa che passa la soluzione della presente controversia.
Si fa riferimento all’art. 6 del bando, a mente del quale “possono partecipare al bando unicamente i soggetti giuridici in regola nei confronti dell’amministrazione finanziaria;…non possono essere erogati contributi a soggetti che abbiano posizioni debitorie nei confronti dell’amministrazione comunale, salvo i casi di risoluzione del debito indicati”.

Orbene, come già si è evidenziato, a seguito della verifica effettuata presso l’Agenzia delle Entrate sono emerse a carico della ricorrente violazioni della vigente normativa tributaria (ancorché non definitivamente accertate), non sospese e relative agli anni 2016-2019, per un importo complessivo di euro 99.857,99, il che ha privato l’interessata, al momento della domanda, del requisito richiesto dal bando ai fini dell’ammissione alla procedura, cioè essere “in regola nei confronti dell’amministrazione finanziaria”, questo a prescindere dalla definitività o meno dell’accertamento tributario.

Né assume rilievo la presentazione delle istanze di rottamazione e di rateizzazione dei relativi debiti fiscali da parte della ricorrente, semplicemente perché dette istanze sono state accolte dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

Così come non può essere condivisa la censura di violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, essendo condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui – premesso che l’art. 10 bis esclude espressamente la necessità del preavviso di diniego nelle “procedure concorsuali”- in tale concetto sono comprese “tutte quelle connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande” (così T.A.R. Umbria, Sez. I, 3 gennaio 2020, n.18; conformi TAR Campania, Napoli, Sez. III, 14 maggio 2015, n. 2670 e TAR Lazio, Roma, Sez. I, 8 gennaio 2019, n. 274), esattamente come la procedura di finanziamento ora in esame.


P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Cagliari, liquidate in euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge se dovuti.


CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE QUINTA,

SENTENZA N. 4121/25, ACCOGLIE.

APPELLANTE A.S.M.ED, rappr. e difesa dall’Avv. Piero Franceschi, C/ APPELLATO COMUNE DI C.


ESTRATTO:
Posto che nella nota presupposta al provvedimento di decadenza vero e proprio, il cui contenuto è richiamato per relationem ai fini della motivazione, si fa riferimento all’art. 80, comma 4, del d.gs. n. 50/2016 e non anche alle disposizioni del bando, la cui interpretazione sul punto non appare univoca, il Collegio ritiene che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali la posizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle entrate determina la decadenza dal contributo, motivazione vieppiù necessaria in considerazione del fatto che si tratta di violazioni non definitivamente accertate e per le quali vi era stata la presentazione delle istanze di rottamazione e di rateizzazione da parte della ricorrente.
E, infatti, l’amministrazione appellata, una volta deciso di voler utilizzare come parametro di giudizio per la procedura in controversia il d.lgs. n. 50/2016, sebbene non si tratti di procedura concernente l’affidamento di una commessa pubblica, era tenuta a una motivazione coerente con la normativa richiamata.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, la sussistenza a carico dell’operatore economico di “violazioni non definitivamente accertate” non genera un effetto espulsivo automatico, ma subordinato ad una motivata valutazione espressa dalla stazione appaltante in ordine alla sua incidenza negativa sulla affidabilità del concorrente (Cons. Stato, III, n. 7219 del 2023).
Ciò risponde, secondo la richiamata decisione del Consiglio di Stato, alla ratio sottesa alla causa escludente in discorso, la quale “ha carattere composito, in quanto scaturente sia da una valutazione negativa di moralità del concorrente – il quale, essendosi reso inadempiente all’obbligo di puntuale e tempestivo pagamento delle imposte, ha violato uno dei fondamentali doveri di solidarietà economico-sociale che fanno capo ai cittadini – sia da una prognosi negativa quanto alla sua capacità di fare fronte agli oneri economici connessi alla esecuzione dell’appalto, tenuto conto, da un lato, dell’esposizione debitoria da cui è gravato nei confronti dell’Erario (il quale dispone di mezzi particolarmente penetranti al fine di conseguire il soddisfacimento delle sue pretese), dall’altro lato, della sua dimostrata inclinazione a non assolvere gli obblighi assunti (o, come per quelli di carattere fiscale, generatisi ex lege a suo carico)”. Applicando i predetti principi alla fattispecie in esame il Collegio ritiene che il Comune appellato non abbia soddisfatto l’obbligo motivazionale su di lui gravante, essendosi limitato a prendere atto della comunicazione dell’Agenzia delle entrate n. 193943 del 29.06.2023 dalla quale “risultano violazioni non definitivamente accertate e non sospese (anni 2016-2019) per un importo pari ad € 99.857,89” e a farne discendere la decadenza dal contributo.
Né, infine, il richiamo al fatto che in sede di domanda l’appellante ha dichiarato che “il soggetto rappresentato non presenta situazioni debitorie nei confronti del Comune di Cagliari o di altri enti pubblici o enti di riscossione o di pendenze di carattere amministrativo di qualsiasi natura nei confronti della Città” e che “il soggetto rappresentato non ha in carico le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i” può configurarsi come contestazioni di dichiarazioni non veritiere in assenza di una puntale e argomentata motivazione sul punto.


P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza indicata in epigrafe, accoglie il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.